Art. 6.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, la cui dotazione annua è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, per una quota almeno pari al 50 per cento del totale, alla ricerca sperimentale da eseguire in laboratori e in centri per la ricerca pubblici.